Statuto associativo

La presente Associazione è stata costituita con atto a rogito Avv. Adriano Fiore, Notaio in Milano, del 16 gennaio 1981 n. 22436/1631 di Rep., con la denominazione: “ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN”. adotta le modifiche di cui al seguente Statuto ai soli fini dell’iscrizione al Registro Provinciale dell’Associazionismo – L.R. 28/96. e della trasformazione in ONLUS.

Denominazione, Sede, Scopi

Art. 1) E’ costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, della legge Regione Lombardia 16 settembre 1996 n. 28 e del D.Lgs. 460/97, una Associazione denominata: “AGPD – Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down – ONLUS”, con sede in Milano, Viale Piceno n. 60.

Art.2) L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha natura democratica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore “assistenza – sociale” a favore di:
– persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
– enti o associazioni che perseguono le medesime finalità.
Le predette finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando fra i beneficiari delle attività istituzionali dell’Associazione vi siano i suoi soci o associati, i componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino al suo interno o ne facciano parte, purchè tali soggetti si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui sopra.

L’Associazione è a tempo indeterminato ed ha i seguenti scopi:
a) intervenire il più presto possibile presso i genitori dei bambini con sindrome di Down, per consigliarli, alleviarne l’onere psicologico e favorire il processo di accettazione dei loro bimbi;
b) promuovere ed organizzare gli incontri dei genitori per scambiare idee ed esperienze e coordinare l’attività;
c) promuovere ed organizzare, attraverso l’opera volontaria dei Soci, ogni attività ed iniziativa atta a favorire l’inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa vigente;
d) assicurare il dovuto inserimento dei bambini e dei ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado, nei modi, nelle forme e con le iniziative più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto c), anche promuovendo lo studio di forme e metodologie di insegnamento complementari o alternative che dovessero rivelarsi funzionali al conseguimento degli scopi predetti; e) favorire la formazione e l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari e scolastici con ogni mezzo ed in particolare promuovendo ed organizzando corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
f) raccogliere per promuovere la divulgazione al più vasto pubblico, con ogni mezzo, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l’insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza;
g) promuovere con ogni mezzo la ricerca scientifica e culturale per favorire l’approfondimento della conoscenza della sindrome di Down;
h) promuovere la costituzione e assicurare il coordinamento funzionale e operativo di un gruppo di consulenti formato da medici, operatori sanitari, operatori sociali, operatori scolastici ed esperti, onde favorire sia il miglioramento dell’assistenza medica, sia, più in generale, il raggiungimento degli scopi già citati di piena integrazione delle persone con sindrome di Down nel campo scolastico, nel mondo del lavoro e nella Società;
i) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi, e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono affetti da sindrome di Down, ed adoperarsi per l’applicazione delle leggi esistenti e per crearne di nuove e più rispondenti;
l) tenere i contatti con tutte le Associazioni che si occupano dei problemi degli handicappati e dell’infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole Associazioni;
m) instaurare rapporti e collaborare con Istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, per favorire, sotto il profilo organizzativo e culturale, la promozione e il miglioramento della conoscenza delle persone con sindrome di Down;
n) stipulare con Istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privato, convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sopra indicati.
E’ escluso lo svolgimento di qualsiasi altra attività diversa da quelle istituzionali e da quelle ad esse connesse o accessorie, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/9

Soci

Art. 3) Possono essere Soci tutti coloro che, essendo genitori, familiari conviventi o persone con sindrome di Down e condividendo le finalità dell’Associazione, ne accettino i principi ed il presente statuto, contribuendo con la propria attività al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei successivi regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa di cui al successivo art. 7.

Art. 4) Per il solo fatto di aver presentano domanda di ammissione s’intende che ogni Socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate.
La qualità di Socio non è trasmissibile. Al Socio che recede si applica il II° comma dell’art. 24 Cod. Civ.

Art. 5) I Soci devono collaborare con il Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali e sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio.
Le quote associative sono intrasmissibili, fatta eccezioni dei traferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
Il Consiglio può, con delibera motivata assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, escludere il Socio che tenga comportamenti gravemente lesivi del buon nome e dell’attività dell’Associazione oppure non osservi le norme statutarie e le altre delibere degli organi Sociali legittimamente assunte.
La delibera consiliare di esclusione, come pure quella di rigetto della domanda di ammissione di cui al primo comma dell’art. 4, può essere impugnata con ricorso all’Assemblea, la quale decide nella sua prima riunione successiva. Il ricorso è ammissibile se pervenuto al Presidente del Consiglio non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione della delibera del Consiglio. E’ comunque applicabile l’art. 24 Cod. Civ., III° e IV° comma.

Organi

Art. 7) Gli organi dell’Associazione sono:

  1. 1) l’Assemblea dei Soci;
    2) il Consiglio di Amministrazione;
    3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea dei Soci

Art.8) L’Assemblea è l’organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9) Sono di competenza dell’Assemblea:

  1. a) la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
    b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente;
    c) l’approvazione del bilancio annuale o rendiconto economico-finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e previo esame da parte del Collegio dei Revisori che ne riferisce all’Assemblea stessa
    d) le modificazioni del presente Statuto;
    e) lo scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità di liquidazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Può inoltre essere devoluta all’assemblea qualsiasi decisione di particolare importanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) L’Assemblea viene convocata dal Presidente della Associazione, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede dell’Associazione – da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa.

Art. 11) L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno per l’approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo entro i quattro mesi successivi alla scadenza dell’esercizio.

Art. 12) L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie ed inoltre qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Essa deve essere anche indetta qualora sia richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, entro un mese dalla notificazione della domanda.

Art. 13) L’Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo con le stesse modalità, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14) L’Assemblea viene presieduta dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci; in mancanza, da colui che viene designato dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto che sono presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale.

Art. 15) L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di altri due Soci.

Art. 16) Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice di voti anche quando, per qualsiasi motivo, si allontanino o si astengano dal voto alcuni intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i membri del Consiglio di amministrazione devono astenersi dal voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario dell’adunanza stessa.

Art. 17) L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei
Conti deve essere effettuata a scrutinio segreto, e risultano eletti i Soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze.
Per queste votazioni, ciascun elettore esprime un numero di preferenze non superiore alla metà degli erigendi, arrotondato al numero inferiore.
I Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori dei conti non riceveranno alcun compenso per tale loro funzione, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

Consiglio di Amministrazione

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea, i quali eleggono nel loro ambito il Presidente.
I Consiglieri e il Presidente durano in carica due anni salvo che la delibera di nomina o
designazione determini un periodo più breve, e sono rieleggibili; essi prestano gratuitamente
l’attività connessa alla carica ed hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato. Tutte le iniziative che comportino spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio.
Se viene a mancare uno dei membri del Consiglio, per qualunque causa, gli subentra il primo dei non eletti.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese. Deve inoltre
riunirsi tutte le volte che la maggioranza dei suoi componenti e il Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

Art. 20) I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Art. 21) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se effettuate con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’adunanza che, in assenza del Presidente dell’Associazione, viene nominato dai consiglieri, e dal Segretario che può essere scelto dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e
l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione dell’Associazione, eccettuati quelli che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente ad altro organo. All’inizio di ogni anno solare il onsiglio determina l’ammontare della quota associativa annuale.
Il Consiglio può anche attribuire a singoli componenti poteri di rappresentanza e le procure
occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
La firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria spetta al Presidente.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione cura la compilazione del programma annuale, delle attività e del preventivo e del consuntivo delle spese da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, nei termini di cui all’art. 10, insieme ad una relazione illustrativa.

Art. 24) Il Consiglio, col voto favorevole di 2/3 dei suoi membri, può conferire a persone fisiche o giuridiche nonché ad Enti pubblici e privati che svolgano attività particolarmente significative a favore dell’Associazione o che effettuino elargizioni cospicue, la qualifica di “Benemerito”.
L’attribuzione di tale qualifica deve essere comunicata a tutti i Soci e non comporta la qualità di associato.

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 25) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea; essi durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio e sono rieleggibili. Se viene a mancare uno dei membri del Collegio, per qualsiasi causa, gli subentra il primo dei non eletti.

Art. 26) I Revisori hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell’Associazione e debbono esaminare i rendiconti preventivo e consuntivo predisponendo una relazione che, insieme con quella del Consiglio di Amministrazione, viene presentata all’Assemblea. I Revisori devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Esercizio

Art. 27) Ogni esercizio sociale ha inizio il 1^ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Disposizione generale

Art. 28) L’associazione opera sotto la vigilanza della Provincia di Milano e dell’organismo dicontrollo di cui all’art. 3 comma 190, legge n. 662 del 23/12/1996. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla Legge Regionale
n. 28/96, dal D.Lgs. 460/97 e dalla vigente normativa in materia.